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Ostia, illeggittime le assegnazioni delle spiagge libere

print20 ottobre 2016 14:38
Ostia, illeggittime le assegnazioni delle spiagge libere
(AGR) Con delibera 1086 del 5 ottobre 2016, il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), il dr. Raffaele Cantone, ha confermato le accuse avanzate dal Labur, Laboratorio di Urbanistica, che aveva inviato un esposto sull’affidamento in concessione dei servizi connessi alla balneazione delle spiagge libere. Dal 2013 il Laboratorio di Urbanistica aveva infatti denunciato pubblicamente, più volte, alcuni profili di illegittimità e di non rispondenza a quanto previsto dalle normative. “I profili di illegittimità e le anomalie riscontrate, in una valutazione di insieme, rivelano una quantomeno non corretta – se non distorta – gestione della procedura posta in essere dal Municipio X di Roma Capitale per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Ostia Lido”, tra cui il Lotto n°8, quello affidato all’ATI UISP (Libera – nomi e numeri contro le mafie, UISP – Unione Italiana Sport per tutti e Le Grand Coureur S.D.D.). Secondo quanto scrive Cantone, i profili di illegittimità e le anomalie riguardano:

1) Violazione, da parte del Municipio X di Roma Capitale, dell’art.29 del d.lgs. 163/2006, per omessa indicazione del valore della concessione dei servizi connessi la balneazione.

2) Invalidità della nomina della commissione di gara, non conforme ai principi e alla normativa di settore che prevede espressamente che la commissione di gara deve essere composta da un numero dispari di componenti, in violazione dell’art. 8.1 comma 2 del d.lgs. 163/2006.

3)Genericità dei requisiti di capacità tecnica e professionale, inidonea a dimostrare la capacità tecnica, professionale ed economica finanziaria degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, non coerenti con le previsioni di cui all’art. 12 del d.lgs. 1,63 /2006;. Inoltre, non è stato richiesto dal Municipio ai partecipanti l’attestato SOA obbligatorio per i lavori di valore superiore ai 150 mila euro.

4) Illegittimità dell’operato della Commissione di gara. I criteri di valutazione delle offerte sarebbero stati del tutto discrezionali. La specificazione del punteggio da assegnare a ciascun criterio di valutazione ex post rispetto al bando non appare coerente con il principio di trasparenza di cui all’art. 2 comma 1 del Codice dei contratti, riconducibile ai principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ai quali ciascuna amministrazione pubblica deve informare il proprio operato. II fatto, ad esempio, che non sarebbe stato dato alcun peso all’elemento prezzo (poiché non è stata prevista la corresponsione di un canone da parte del concessionario) ha reso del tutto discrezionale la valutazione delle offerte.

5)Non conformità delle dichiarazioni. In riferimento alla richiesta del possesso dei requisiti di carattere morale di cui ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 e relativi controlli, nel disciplinare di gara si chiede ai concorrenti una semplice dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia di documento di identità. Tale dichiarazione non è conforme alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltre, Cantone solleva dubbi circa l’effettivo controllo sul possesso dei requisiti sui concorrenti risultanti aggiudicatari e le modalità con le quali sia avvenuto. Nei bandi di gara, infatti, devono essere indicati in maniere chiara e precisa i requisiti di carattere morale dei concorrenti e le modalità con le quali debbano essere effettuate le relative dichiarazioni sostitutive, addirittura nel Lotto n°6 emergono forti dubbi sulla regolarità della verifica del possesso dei requisiti di carattere morale.

6) Mancata comunicazione delle esclusioni al Casellario informatico dell’ANAC. Il Municipio X, infatti, non ha provveduto alla comunicazione all’Autorità delle esclusioni operate nei confronti delle società per false dichiarazioni ai fini dell’inserimento nel suddetto casellario.

7) Atipicità recesso UISP/Libera. Per quanto riguarda la spiaggia riferita al Lotto n°8, ATI UISP, stante l’indagine penale in corso, Cantone evidenzia tuttavia che l’atto con il quale l’ATI UISP ha dichiarato di recedere dalla convenzione appare atipico, e vi sono forti dubbi sull’accettazione dello stesso da parte dell’amministrazione comunale, che pare avere accettato tout court, senza effettuare le dovute valutazioni sul piano giuridico.

Il Consiglio del ANAC nella seduta del 5 ottobre 2016, pertanto, ha deliberato una inappellabile sentenza di “violazioni amministrative” ma ha inviato alla Procura Generale presso il Tribunale di Roma e alla Procura Generale della Corte dei Conti il fascicolo per le iniziative di competenza.

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