Idroscalo, esposto contro la Protezione Civile

“Dal 17 febbraio 2010, a seguito dell’ordinanza n.43 del Sindaco di Roma, Giovanni Alemanno (oggi indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso) è stata dichiarata la tutela della pubblica e privata incolumità, di ogni abitazione, locale, struttura ed edificio insistente in zona Idroscalo di Ostia, esposti a rischio di allagamento o di isolamento. Da tale data, che ha comportato solo un parziale sgombero dell’area, nessuna opera è stata eseguita, seppur prevista, a tutela dell’abitato esistente, ad eccezione della scogliera a mare realizzata dalla Regione Lazio (tramite ARDIS) con Delibera di Giunta nr.361 del Maggio 2009 (1.140.519,68 euro per i lavori di costruzione di una scogliera a mare per la protezione dell’abitato dell’Idroscalo). I fondi erano stati messi a disposizione del Commissario Delegato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3734 del 16.01.2009, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008”.I responsabili della Protezione Civile del Comune di Roma, della Regione Lazio e di quella Nazionale che si sono succeduti dal 17 febbraio 2010 ad oggi, hanno dunque indebitamente “rifiutato” di eseguire un atto di ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, doveva essere compiuto senza ritardo. In aggiunta, tali responsabili, nel loro ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio, non hanno mai risposto alle richieste dei cittadini dell’Idroscalo di Ostia che sollecitavano di eseguire le opere previste, né sono mai state esposte le ragioni del ritardo, pur avendo inoltrato regolare richiesta di chiarimenti in forma scritta”.
Si chiede, pertanto, con urgenza di verificare se nei confronti di Maurizio Pucci, Luca Fegatelli e Franco Gabrielli siano riscontrabili i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e di omissione d’atti d’ufficio, disciplinati dall’articolo 328 del codice penale”.