La responsabilità solidale tra i datori di lavoro per la retribuzione del lavoratore
Nel caso che il lavoratoree si trovi a svolgere più prestazioni a favore di diversi soggetti, in modo che i vantaggi della prestazione stessa non possano essere distinti se effettati a vantaggio di un datore o dell'altro, secondo lart. 1292 C.C. sono obbligati tutti i datori di lavoro
Lavoro di squadra foto pixabay
(AGR) Avv. Dario Curti
Nel caso in cui il lavoratore svolga le proprie prestazioni in modo indifferenziato, a favore di più soggetti, al punto tale che di tali prestazioni non possa distinguersi la parte delle stesse che sia stata svolta nell’interesse di un datore, piuttosto che di un altro, va a cristallizzarsi l’unicità del rapporto di lavoro in essere. Ne consegue, allora, che, in tali fattispecie trova applicazione l’art. 1294 c.c., secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” ed in forza del quale, pertanto, “tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti” per le obbligazioni poste a carico della parte datoriale e derivanti dal predetto rapporto di lavoro. In altre parole, tutti gli anzidetti fruitori, ai sensi dell’art. 1292 c.c., divengono obbligati per la medesima prestazione a favore del lavoratore, essendo stata quest’ultima indistintamente ed indifferenziatamente erogata a favore dell’intero gruppo di debitori ed a vantaggio univoco ed inscindibile dei medesimi, non distinguendosi più, pertanto, il singolo rapporto di lavoro tra il prestatore e ciascun datore coinvolto, ma rilevandosi, piuttosto, l’unicità di tale rapporto, a fronte della sussistenza di un unico prestatore e più codatori contestualizzati e contemporanei.
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