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La responsabilità solidale tra i datori di lavoro per la retribuzione del lavoratore

Nel caso che il lavoratoree si trovi a svolgere più prestazioni a favore di diversi soggetti, in modo che i vantaggi della prestazione stessa non possano essere distinti se effettati a vantaggio di un datore o dell'altro, secondo lart. 1292 C.C. sono obbligati tutti i datori di lavoro

printDi :: 15 dicembre 2022 23:02
Lavoro di squadra foto pixabay

Lavoro di squadra foto pixabay

(AGR) Avv. Dario Curti

Nel caso in cui il lavoratore svolga le proprie prestazioni in modo indifferenziato, a favore di più soggetti, al punto tale che di tali prestazioni non possa distinguersi la parte delle stesse che sia stata svolta nell’interesse di un datore, piuttosto che di un altro, va a cristallizzarsi l’unicità del rapporto di lavoro in essere. Ne consegue, allora, che, in tali fattispecie trova applicazione l’art. 1294 c.c., secondo cui “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” ed in forza del quale, pertanto, “tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti” per le obbligazioni poste a carico della parte datoriale e derivanti dal predetto rapporto di lavoro.  In altre parole, tutti gli anzidetti fruitori, ai sensi dell’art. 1292 c.c., divengono obbligati per la medesima prestazione a favore del lavoratore, essendo stata quest’ultima indistintamente ed indifferenziatamente erogata a favore dell’intero gruppo di debitori ed a vantaggio univoco ed inscindibile dei medesimi, non distinguendosi più, pertanto, il singolo rapporto di lavoro tra il prestatore e ciascun datore coinvolto, ma rilevandosi, piuttosto, l’unicità di tale rapporto, a fronte della sussistenza di un unico prestatore e più codatori contestualizzati e contemporanei.

 
In tal senso, si è pronunciata anche la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2809/2017 (dello stesso orientamento, Cass. sent. nn. 3249/2003 e 13904/2000), con riferimento ad una fattispecie che vedeva un prestatore aver svolto le mansioni lavorative indifferentemente e contemporaneamente per diversi soggetti e di modo che, seppure tali mansioni fossero formalmente imputabili all’iniziativa di uno soltanto di loro, emergesse un rapporto unico ed indistinguibile.

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