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Una Patrimoniale chiamata TARES

print06 maggio 2013 08:33
TARES Tassa sui rifiuti

TARES Tassa sui rifiuti

(AGR) A partire dal primo gennaio 2013, al fine di riordinare il prelievo sui rifiuti, è stato istituito un nuovo tributo la TARES (acronimo di Tassa Rifiuti E Servizi) composto di due distinti prelievi: la tassa relativa al servizio dei rifiuti urbani e l’imposta sui servizi indivisibili, che ha preso la forma di una maggiorazione della tassa.

In pratica la Tares servirà a coprire non soltanto i costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ma anche di tutti quei cosiddetti servizi indivisibili, come la gestione delle strade, la sicurezza, la manutenzione degli impianti fognari e molti altri ancora sempre di competenza dei Comuni. Saranno proprio le municipalità, stante il regolamento statale, ad introdurre poi eventuali misure per la riduzione del tributo in base alle specifiche situazioni (si pensi ad esempio agli immobili non abitativi o le case di proprietà di persone che vivono all’estero).

Per ciò che concerne la tassa, l’impianto normativo è quello della TARSU (la precedente tassa sui rifiuti). La scelta decisa dal legislatore è stata quella di dare una conformazione a tale tributo di “entrata tributaria”, che ha comportato, come logica conseguenza, l’affermazione netta che il “dominus” del prelievo e della gestione dello stesso fosse il Comune. In altre parole vuol dire che si tratta a tutti gli effetti di una nuova tassa sulla casa. Il presupposto soggettivo del tributo è costituito dalla occupazione o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani: In caso di utilizzi temporanei non superiori a sei mesi nel corso di un anno solare il soggetto passivo è sempre il possessore, inteso quale proprietario o titolare di diritti reali di godimento sull’immobile (per esempio l’usufrutti), e non l’utilizzatore. Quindi ai fini della tassazione non occorre l’effettiva formazione di rifiuti ma la mera attitudine dei locali o aree a produrre rifiuti, in ragione dell’attività ivi svolta.

Sono escluse dal calcolo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ad uso domestico; risultano invece soggette a prelievo tutte le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche. Le aree comuni condominiali restano anch’esse escluse, con la consueta eccezione dei locali ad uso esclusivo, quali l’alloggio del portiere, che rientrano nel perimetro di applicazione della tassa in capo all’utilizzatore. Si conferma l’esclusione delle aree ove si formano di regola rifiuti speciali; l’esonero opera a condizione che il produttore ne dimostri il trattamento secondo modalità conformi alla vigente normativa. In altre parole, non è sufficiente attestare lo svolgimento di attività che per loro natura producono prevalentemente rifiuti speciali ma occorre anche dimostrare la corretta gestione di tali rifiuti, al fine di contrastare pratiche di illecito conferimento di rifiuti speciali al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Il calcolo dell’imposta avviene prendendo come superficie utile per i locali a destinazione ordinaria l’80% della superficie catastale. Restano fuori dal criterio di superficie convenzionale gli immobili a destinazione speciale o particolare (gruppi catastali D e E) e le aree scoperte, per i quali si applicherà la tassazione sulla base della superficie calpestabile. Il tributo è articolato in una tariffa binomia, ossia composta da una quota fissa e da una quota variabile, che deve assicurare la copertura integrale del servizio. Si pagherà di più, con rincari di 30 centesimi per metro quadro (fino a 40) sulla tassa sui rifiuti attuale. Come se non bastasse, anche la componente rifiuti dovrà aumentare il conto rispetto ad oggi, perché la Tares dovrà finanziare integralmente il costo del servizio rifiuti, cosa che oggi accade solo nei Comuni che applicano la tariffa Tia (circa il 16% del totale).

La Tares, dovendo finanziare anche il costo dei servizi indivisibili forniti dal Comune, necessiterà di un indispensabile extra sulla spesa, rimborsato ovviamente dai cittadini con la sovratassa di 30 centesimi al metro quadro (o 40, come detto). Queste due aggiunte da applicare alle attuali tariffe Tarsu peseranno mediamente 53 più 27 euro, per un totale appunto di 80 euro di ulteriore spesa.

Per l’Imu sulla prima casa, la famiglia media ha pagato 275 euro, mentre di Tares ne verserà 305, quando invece la Tarsu si fermava a 225 euro. Ovvero il 37,5 per cento di spesa in più, 80 euro.

Dal prossimo anno la Tares si comporrà di 4 rate, fissate per legge a gennaio, aprile, luglio e dicembre, ma per il 2012 è ormai troppo tardi per questa suddivisione, e allo stato attuale non è ancora chiaro quante altre rate dovremo pagare oltre quella di luglio e (probabile) di dicembre a saldo in base in base alle decisioni dei Comuni. Percorso comune all’Imu, che pone seri interrogativi sulla liquidità dei contribuenti.

I comuni potranno prevedere una riduzione fino al 30% della misura ordinaria del prelievo nei seguenti casi: 1) abitazioni con un unico occupante; 2) abitazioni a disposizione o a utilizzo ridotto; 3) locali delle utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente; 4) abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero per oltre sei mesi l’anno; 5) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Resta salva la facoltà del comune di deliberare riduzioni o esenzioni ulteriori, non correlate ad una minore attitudine alla produzione di rifiuti ma derivanti da motivazioni di carattere sociale, a condizione che la relativa perdita di gettito non venga posta a carico degli utenti del servizio ma gravi sul bilancio comunale. Vi sono poi le riduzioni di tariffa obbligatoria che riguardano.

1) la raccolta differenziata delle utenze domestiche;

2) l’avvio al recupero dei rifiuti da parte degli operatori economici;

3) le zone in cui non è attivato il servizio di raccolta.;

4) il mancato svolgimento del servizio ovvero l’effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento ovvero ancora l’interruzione del servizio che abbia determinato una situazione di danno o pericolo per la persona o per l’ambiente, riconosciuta dall’autorità sanitaria; in tale eventualità, l’importo massimo dovuto è pari al 20% della tariffa ordinaria.

Il pagamento del tributo deve avvenire esclusivamente a favore del comune e non al gestore del servizio.

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