Decreto Rilancio, gli aiuti per il pagamento degli affitti commerciali
Potranno beneficiarne gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni. I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo, destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, interesse turistico o lavoro autonomo
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(AGR) Di Ernesto Vetrano
Il Decreto Rilancio, tra le tantissime novità ha rimodulato le modalità di fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da esercenti attività di impresa e da esercenti attività di arti e professioni che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ossia nell'anno 2019.
Analizziamo le novità nel dettaglio: i soggetti che potranno beneficiare di tale aiuto saranno gli esercenti attività di impresa e gli esercenti attività di arti e professioni. I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo delle locazioni pagate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, requisito invece non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate.