Mancato mantenimento figli minori da parte del padre
E' reato non versare il mantenimento ai figli ?
diritto
(AGR) Il 16 ottobre u.s. la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento (Sentenza n. 28778/2020, VI Sez. Penale) della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte di un genitore obbligato al mantenimento dei figli minori, riaffermando il principio che lo stato di bisogno della prole è in re ipsa, ovvero sarebbe di tutta evidenza che se quest'ultima che non riceve il dovuto mantenimento, si venga a trovare priva dei mezzi di sussistenza, anche se qualcun'altro provveda al suo sostentamento.
Il caso in esame ha visto un padre rivolgersi alla Corte di Cassazione ritenendo che la Corte di Appello avesse errato nell'averlo ritenuto responsabile di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli, con ciò violando l'art. 570 cp.
La Cassazione, ripercorrendo le tracce della Corte di Appello, dava torto al genitore, condannandolo per aver compiuto il reato di cui all'art. 570 cp. e punendolo rideterminando la pena da infliggergli.
In particolare la Corte specificava che :
- l'uomo prima di prendere in locazione un immobile, avrebbe dovuto valutare l'entità dei propri introiti, poichè una spesa eccessiva a titolo di canore locazione, significava togliere sostanze ai figli avuti dalla prima relazione affettiva, ai quali avrebbe dovuto assicurare un tenore di vita dignitoso tramite il pagamento del mantenimento
- i pagamenti effettuati incostantemente e sporadicamente non sono sufficienti a cancellare il reato integrantesi a seguito della persistente condotta omissiva del padre
- la indisponibilità di denaro e l'incapacità economica di assolvere al proprio dovere, da parte del genitore deve essere : assoluta, persistente nel tempo ed incolpevole. Altrimenti la reiterazione del reato di mancato versamento del mantenimento genera automaticamente carenza dei mezzi di sussistenza ed un persistente stato di bisogno
- lo stato di bisogno è stato ritenuto in re ipsa, per cui dall'omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli, deriva la conseguenza della mancanza di mezzi di sussistenza, "anche in assenza della prova della disponibilità di autonome fonti di reddito, ferma restando la irrilevanza del fatto che alla sussistenza provvedano altro soggetti".