Il Condominio può essere considerato "consumatore"?
Diritti dei consumatori
Il Condominio può essere considerato "consumatore"?
(AGR) Sulla base dell’ultima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 aprile 2020, il “Condominio” secondo la sua definizione e natura, alla luce del diritto italiano, si può considerare “consumatore” pur non trattandosi di persona fisica.
Questa interpretazione rende applicabile da ora in poi anche ai Condomini le norme a tutela dei consumatori. Infatti è stato ritenuto che il Condominio pur essendo un “ente” senza fisicità, quindi non rientrando esattamente nella definizione fornita dall’art. 2 lettera “B” Direttiva U.E. 93/13 CEE (che descrive il consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”) è in ogni caso un soggetto che può essere considerato “consumatore”.
Sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva rilevato che le norme a tutela dei consumatori si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l’amministratore di un condominio, definito come un «ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti», in considerazione del fatto che l’amministratore agisce per conto dei vari condomini, i quali devono essere considerati come consumatori. Escludere infatti l’applicabilità della direttiva 93/13 "per il solo motivo che la persona interessata non è né una persona fisica, né una persona giuridica rischierebbe di privare di protezione taluni soggetti giuridici”.
Attraverso tale decisione quindi, il Condominio è stato reso meritevole di tutela perché riconosciuto in una posizione di inferiorità rispetto al “professionista” con cui è costretto ad effettuare trattative, il che giustifica, l’applicazione del regime di tutela riservato ai consumatori.