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Genitori separati/divorziati e frequentazione figli al tempo del covid 19

In questo periodo emergenziale, possono i genitori non collocatari dei figli, esercitare il diritto di visita ?

printDi :: 20 aprile 2020 13:17
Genitori separati/divorziati e frequentazione figli al tempo del covid 19

Genitori separati/divorziati e frequentazione figli al tempo del covid 19

(AGR) Il problema della frequentazione dei figli di genitori separati, si è riproposto in questi ultimi tempi in tutta la sua gravità. Infatti tutti si sono chiesti se sia meglio “sacrificare” il diritto dei figli alla bigenitorialità, in nome dell’interesse alla salute o meno. La questione non è di facile soluzione, anche alla luce dei divergenti pronunciamenti dei Tribunali e della emissione dei numerosi (quasi quotidiani, nonché contraddittori) decreti governativi, che hanno non poco contribuito a creare confusione sul tema.

Qui di seguito, cercheremo in ogni caso di far chiarezza sul punto.

 
Nella ordinanza dell’11.03.2020 il Tribunale di Milano aveva precisato che gli incontri genitori/figli si sarebbero tenuti, secondo il calendario di frequentazione previsto (dal provvedimento giudiziale), anche sulla base di quanto sancito dal DCPM n. 11 dell’8.03.2020 che aveva stabilito che le nuove norme emesse in merito all’emergenza coronavirus, non avrebbero comunque inibito l’attuazione delle disposizioni relative all’affido dei minori, consentendo quindi gli spostamenti per tal motivo, che non sarebbero dunque stati considerati “violazioni” delle norme anti-contagio.

Successivamente a seguito degli ulteriori provvedimenti governativi: il DPCM 21/03/2020 e il DPCM 22/03/2020 - contenenti maggiori restrizioni alla libera circolazione - , il Tribunale di Bari si esprimeva (con ordinanza del 26.03.2020) in modo ostativo con riguardo alla possibilità di incontro genitori/figli, ritenuto che lo spostamento di un genitore dal proprio Comune a quello di residenza dei figli, non avrebbe realizzato le condizioni di sicurezza e prudenza, richiamate dai cennati decreti ministeriali (il cui scopo precipuo “è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio”). Concludendo quindi per la sospensione del diritto di visita, ritenuto che in questo momento di emergenza, detto diritto è “recessivo rispetto alle limitazioni della circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie a mente dell’art. 16 della Costituzione ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.

Di diverso parere il Tribunale di Trani che invece con decreto del 28 marzo 2020, ha mostrato maggior apertura e considerazione nei confronti dei diritti dei minori, sancendo che fra gli “indifferibili motivi” (ad esempio : “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute”) si possono legittimamente ricondurre gli spostamenti determinati dall’esigenza di stare con in figli………. precisando che “ le previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 n 11, , non siano né incompatibili né preclusive della attuazione delle disposizioni in materia di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati alla osservanza dei relativi provvedimenti giurisdizionali”, specificando addirittura che : “..il genitore collocatario non sia neppure autorizzato ad impedire gli incontri padre-figli invocando quale motivazione l’esistenza della situazione esistente tanto traducendosi, tra l’altro, in violazione di legge (art. 650 c.p.)”, oltre la violazione ex art. 388 c.p.”. Nonostante i contrapposti modi di pensare dei nostri giudici, sembra che la maggioranza di tutti coloro che si sono espressi sull’argomento, sia orientata a ritenere preminente il diritto alla salute dei minori (ciò è anche quanto traspare dalle risposte fornite alle numerose FAQ pervenute al Governo sul punto) rispetto al diritto di visita, suggerendo in sostituzione, che quest’ultimo (sino a che perdureranno le limitazioni riguardanti gli spostamenti delle persone) venga esercitato attraverso contatti audio/video (ovvero tramite l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili, ad esempio videochiamate telefoniche, oppure Skype) anche plurigiornalieri ed in ogni caso, secondo la calendarizzazione fissata nel provvedimento del Tribunale.

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