Regione Lazio; approvata la legge sul condono edilizio
(AGR) La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Storace, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Luciano Ciocchetti, ha approvato il testo di legge “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi’. La proposta di legge contiene norme in materia di sanatoria edilizia in conformità ai principi dell’art.32 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n.326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n.350.«Siamo intervenuti – afferma il presidente Storace - laddove la normativa statale sul condono edilizio era carente e dichiarata incostituzionale da una sentenza della Consulta. Questa proposta di legge è incentrata sulla determina di differenti e più riduttivi limiti volumetrici e di sanabilità rispetto alla normativa nazionale, sul riconoscimento degli abusi di necessità e non degli abusi speculativi, sulla tutela delle aree demaniali e di proprietà dello Stato».
"L’art. 2 del testo di legge - spiega l'assessore Ciocchetti - individua le opere abusive suscettibili di sanatoria: a) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003 che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 20% della volumetria della costruzione originaria e, comunque, superiori a 400 metri cubi. b) vengono stabiliti limiti volumetrici più riduttivi rispetto alla normativa nazionale delle opere abusive che possono essere sanati in sede di nuove costruzioni residenziali, privilegiando la prima casa sulle seconde case (450 metri cubi nel primo caso, 300 nel secondo)".
"Sono invece escluse dalla sanatoria (art.3): le opere che ricadono su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura che comportino la inedificabilità sempre che il vincolo sia stato apposto prima della esecuzione delle opere; le nuove costruzioni realizzate su aree del demanio statale, regionale e degli enti locali; i cambi di destinazione d’uso degli immobili destinati a parcheggio senza che non sia dimostrata la reperibilità di una equivalente superficie da destinare a parcheggio. Nello spirito della filosofia della presente legge che vuole favorire la sanatoria degli abusi di necessità e non quelli speculativi - conclude l'assessore Ciocchetti - l’art.7 prevede l’aumento del 10% per l’oblazione, un aumento del 100% dell’acconto degli oneri concessori per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, del 50% per le ristrutturazioni, lasciando invariati gli importi per l’abuso di opere relative alla prima casa. Inoltre viene previsto uno slittamento del pagamento degli oneri concessori a marzo e giugno 2005. L’art. 8 prevede infine l’istituzione di un fondo regionale per il monitoraggio del territorio finalizzato al risanamento e alla riqualificazione nonché alla demolizione delle opere abusive.