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Campi Bisenzio. I Carabinieri Forestali controllano un'autofficina e denunciano il titolare per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non

Sanzioni per oltre 4.000 Euro

printDi :: 06 ottobre 2023 15:38
Carabinieri Forestali controllano un'autofficina e denunciano il titolare

Carabinieri Forestali controllano un'autofficina e denunciano il titolare

(AGR) I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto (FI), nell’ambito dell’attività di controllo sul lecito smaltimento dei rifiuti speciali, sottoponevano ad accertamento l’attività di un’autofficina intestata ad un cittadino straniero, che esercita l’attività di meccatronica. All’interno del locale sono stati identificati due lavoratori entrambe regolarmente assunti ed è stata constatata la presenza di nr. 5 autoveicoli in manutenzione mentre nel resede esterno e laterale del locale erano parcheggiati altri 4 veicoli.

I CC Forestali procedevano alla verifica sulla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’attività, richiedendo al titolare la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti, ovvero il registro di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi ed i formulari di identificazione dei rifiuti relativi a pregresse attività di smaltimento. Al riguardo la parte dichiarava di non avere mai posseduto e redatto il registro e di non avere nessun formulario tale da comprovare la corretta tracciabilità di quanto prodotto come scarto.

 
Veniva verificato anche il deposito temporaneo di rifiuti costatando che non esiste un’area ad esso dedicata e che i materiali di scarto sono accumulati in parte all’interno dell’officina e in parte sul resede esterno. In particolare veniva accertata la presenza delle seguenti tipologie di rifiuto speciale: cumuli di batterie esauste contenute all’interno di un cassone in plastica rigido posto dentro il locale officina per un quantitativo stimato di circa nr. 50 pezzi di varie tipologie; olio esausto contenuto all’interno di un bidone in plastica da lt. 500 contenete un quantitativo di olio stimabile in circa 250 lt.; pneumatici fuori uso accumulati nel resede esterno per un quantitativo di nr. 100 pneumatici circa; cassone contenente filtri olio e filtri carburante posti all’interno del locale autofficina; cassone contenente pasticche usate degli impianti frenanti frammiste a rifiuti urbani e latte imbrattate di olio posto nel resede all’esterno del locale; parti di carrozzeria e parti in plastica quali paraurti e parti interne in plastica nel resede esterno dell’autofficina; contenitore contenente parti di gruppi ottici di autoveicoli posto nel resede dell’officina; numerosi sacchi neri contenenti rifiuti urbani frammisti a rifiuti speciali posti nel resede dell’officina.

Il deposito temporaneo dei rifiuti è normato dal Testo Unico Ambientale all’art. 183 comma 1 lett. bb). La norma prevede che il deposito dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti e per i rifiuti speciali pericolosi (contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004) nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Tali rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento entro i termini stabiliti in base al quantitativo di rifiuti o comunque complessivamente entro un anno.

Considerato che nel deposito temporaneo i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non sono stati suddivisi per tipologie e raccolti in idonei contenitori predisposti ed etichettati a tale scopo, visto che la parte non forniva la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e la tracciabilità degli stessi per cui non è possibile stabilire il periodo di produzione degli stessi, i CC Forestali hanno contestato al titolare dell’attività il reato di Gestione Illecita di Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi di cui all’art. 256 comma 1 lett a) e b) del T.U.A. (Testo Unico Ambientale).

Inoltre per la Mancata tenuta del Registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 190 comma 1 sempre del T.U.A è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 4.133,33.

06/10/2023 12.34

Foto da comunicato stampa tratto da Met.

Carabinieri-Comando provinciale di

Firenze

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